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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO II
Dei privilegi
SEZIONE II
Dei privilegi sui mobili
PARAGRAFO 2
Dei privilegi sopra determinati mobili

Art. 2765

Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

I. Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

II. Il privilegio sui frutti sussiste finché questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

III. Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2764.