Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 2808
Costituzione ed effetti dell'ipoteca

I. L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

II. L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

III. L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.