ilcaso.it

Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
CAPO IV
Delle ipoteche
SEZIONE XIII
Della rinunzia e dell'astensione del creditore nell'espropriazione forzata

Art. 2899

Divieto di rinunzia a una ipoteca a danno di altro creditore

I. Il creditore, che ha ipoteca su vari immobili, dopo che gli è stata fatta la notificazione indicata dall'articolo 2890, se si tratta del processo di liberazione dalle ipoteche, o dopo la notificazione del provvedimento che dispone la vendita, in caso di espropriazione, non può rinunziare alla sua ipoteca sopra uno di quegli immobili nĂ© astenersi dall'intervenire nel giudizio di espropriazione, qualora sia con ciò favorito un creditore a danno di altro creditore anteriormente iscritto; se egli rinunzia o si astiene, è responsabile dei danni, a meno che vi siano giusti motivi.

II. La stessa disposizione si applica nel caso in cui la rinunzia o l'astensione favorisca un terzo acquirente a danno di un creditore con ipoteca anteriore o di un altro terzo acquirente che abbia un titolo anteriormente trascritto.