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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 2909

Cosa giudicata

I. L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.