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Codice Civile

LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali

Art. 2910

Oggetto dell'espropriazione

I. Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

II. Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.