Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO IV
Della tutela giurisdizionale dei diritti
CAPO II
Dell'esecuzione forzata
SEZIONE I
Dell'espropriazione
PARAGRAFO 1
Disposizioni generali

Art. 2911

Beni gravati da pegno o ipoteca
TESTO A FRONTE

I. Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

II. La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.


GIURISPRUDENZA


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