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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO VIII
Dell'adozione di persone maggiori di età
CAPO II
Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età

Art. 311

Manifestazione del consenso

I. Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.

II. L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.