Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO X
Della tutela e dell'emancipazione
CAPO I
Della tutela dei minori

Art. 343
Apertura della tutela

I. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale (1) dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.

II. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

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(1) L'art. 56, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, la parola "potestà" con le parole "responsabilità genitoriale".