Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (2)


Art. 418
Poteri dell'autorità giudiziaria

I. Promosso il giudizio d'interdizione, può essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermità di mente.

II. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

III. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405.

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(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.