Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (2)


Art. 425
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

I. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore.

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(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (2)


Art. 425
Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato

I. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal giudice tutelare. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore. (3)

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(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(3) L’articolo 1, comma 10 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ha sostituito le parole «soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare» con le seguenti: «soltanto se autorizzato dal giudice tutelare».