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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XII
Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia (1)
CAPO II
Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (2)

Art. 431

Decorrenza degli effetti della sentenza di revoca

I. La sentenza che revoca l'interdizione o l'inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato.

II. Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato.

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(1) Titolo modificato dall'art. 2 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.
(2) Capo aggiunto dall'art. 4 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6.