Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 436
Obbligo tra adottante e adottato

I. L'adottante deve gli alimenti al figlio adottivo con precedenza sui genitori di lui. (1)

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(1) L'art. 65, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «legittimi o naturali».