Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO III
Del domicilio e della residenza

Art. 44
Trasferimento della residenza e del domicilio

I. Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

II. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.