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Codice Civile

LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIII
Degli alimenti

Art. 447

Inammissibilità di cessione e di compensazione

I. Il credito alimentare non può essere ceduto.

II. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.