Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO XIV
Degli atti dello stato civile

Art. 455
Efficacia della sentenza di rettificazione

I. La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.