Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO IV
Della rappresentazione

Art. 468
Soggetti

I. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. (1)

II. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all'eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.

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(1) L'art. 68, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, con effetto dal 7 febbraio 2014, ha sostituito le parole «legittimi, legittimati e adottivi» con le parole «anche adottivi» e ha soppresso le parole «nonchè dei discendenti dei figli naturali del defunto,».