Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO IV
Della rappresentazione

Art. 469
Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione

I. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.

II. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.

III. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.

IV. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.