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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 473

Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

I. L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

II. Il presente articolo non si applica alle società.