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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO V
Dell'accettazione dell'eredità
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 479

Trasmissione del diritto di accettazione

I. Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

II. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

III. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia alla eredità che al medesimo è devoluta.