Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO VI
Della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede

Art. 517
Separazione riguardo ai mobili

I. Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale.

II. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.

III. Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato.