Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO IV
Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
CAPO I
Dell'assenza

Art. 53
Godimento dei beni

I. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.