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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 536

Legittimari

I. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. (1)

II. Ai figli sono equiparati gli adottivi. (2)

III. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli. (3)

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(1) L'art. 70, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi» con le parole «i figli, gli ascendenti».
(2) L'art. 70, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi» e «i legittimati e».
(3) L'art. 70, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «legittimi o naturali».