Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 542
Concorso di coniuge e figli

I. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. (1)

II. Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali. (2)

III. [...] (3)

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(1) L'art. 73, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «legittimo o naturale,».
(2) L'art. 73, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole: «, legittimi o naturali».
(3) Comma abrogato, con effetto dal 7 febbraio 2014, dall'art. 73, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo del comma anrgogato era il seguente «Si applica il terzo comma dell'articolo 537».