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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE I
Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 544

Concorso di ascendenti e coniuge (1)

I. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. (2)

II. In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569.

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(1) L'art. 74, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha soppresso, con effetto dal 7 febbraio 2014, dalla rubrica, la parola «legittimi».
(2) L'art. 74, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito, con effetto dal 7 febbraio 2014, le parole «né figli legittimi né figli naturali» con la parola «figli» e ha soppresso la parola: «legittimi».