Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO I
Disposizioni generali sulle successioni
CAPO X
Dei legittimari
SEZIONE II
Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 555
Riduzione delle donazioni

I. Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

II. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.