Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO I
Disposizioni generali

Art. 589

Testamento congiuntivo o reciproco
TESTO A FRONTE

I. Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.