Codice Civile


LIBRO PRIMO
Delle persone e della famiglia
TITOLO I
Delle persone fisiche

Art. 6
Diritto al nome

I. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

II. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome

III. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.