Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE I
Disposizioni generali

Art. 630
Disposizioni a favore dei poveri

I. Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

II. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.