Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO III
Delle successioni testamentarie
CAPO V
Dell'istituzione di erede e dei legati
SEZIONE III
Dei legati

Art. 658
Legato di credito o di liberazione da debito

I. Il legato di un credito o di liberazione da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore.

II. L'erede è soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore.