Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO III
Del pagamento dei debiti

Art. 756
Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

I. Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.