Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO IV
Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

Art. 757
Diritto dell'erede sulla propria quota

I. Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.