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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 763

Rescissione per lesione

I. La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto.

II. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota ad esso spettante.

III. L'azione si prescrive in due anni dalla divisione.