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Codice Civile

LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO IV
Della divisione
CAPO V
Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

Art. 765

Vendita del diritto ereditario fatta al coerede

I. L'azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi.