Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 775
Donazione fatta da persona incapace d'intendere o di volere

I. La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa.

II. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.