Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO II
Della capacità di disporre e di ricevere per donazione

Art. 777
Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

I. Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

II. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.