Codice Civile


LIBRO SECONDO
Delle successioni
TITOLO V
Delle donazioni
CAPO IV
Della revocazione delle donazioni

Art. 801
Revocazione per ingratitudine

I. La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, e 436.