Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili

Art. 818
Regime delle pertinenze

I. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

II. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

III. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.