Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO I
Dei beni in generale
SEZIONE II
Dei beni immobili e mobili

Art. 819
Diritti dei terzi sulle pertinenze

I. La destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri.