Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 825
Diritti demaniali su beni altrui

I. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.