Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VII
Delle luci e delle vedute

Art. 904
Diritto di chiudere le luci

I. La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.

II. Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.