Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO II
Della proprietà
CAPO III
Dei modi di acquisto della proprietà
SEZIONE I
Dell'occupazione e dell'invenzione

Art. 923
Cose suscettibili di occupazione

I. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.

II. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.