Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO III
Della superficie

Art. 952
Costituzione del diritto di superficie

I. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

II. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.