Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 103
Domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili

I. Le disposizioni degli artt. da 93 a 102 si applicano anche alle domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili possedute dal fallito.

II. In base all'elenco di tutte le domande il giudice forma uno stato delle domande accolte o respinte ai sensi degli artt. 95, 96 e 97.

III. Se le domande sono proposte tardivamente a norma dell'art. 101, il giudice delegato può sospendere la vendita delle cose rivendicate, chieste in restituzione o separate, con cauzione o senza.

IV. In ogni caso il giudice, prima di provvedere sulle domande, deve, in quanto possibile, sentire il fallito.

V. Le domande di rivendicazione, restituzione e separazione sul prezzo non pregiudicano le ripartizioni anteriori, e possono essere fatte valere sulle somme ancora da distribuire.

TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 103
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione (1)

I. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 88 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 103
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

I. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell’articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all’attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell’udienza di cui all’articolo 95, può modificare l’originaria domanda e chiedere l’ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

II. Sono salve le disposizioni dell’articolo 1706 del codice civile. (1)

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(1) Comma aggiunto dall’art. 6 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).