Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 195

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa (2,Covid)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell’impresa intervenuto nell’anno antecedente l’apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.

II. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.

III. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 15, e l’autorità governativa che ha la vigilanza sull’impresa.

IV. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE (1). Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.

V. Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (1)

VI. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 22.

VII. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.

VIII. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

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(1) L'art. 100 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 ha inserito le parole «o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE». Il citato D.Lgs. è entrato in vigore il 16 novembre 2015, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(2) Si riporta l’art. 10 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40.
Art. 10 - Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.
1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:
a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma , 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.
3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

GIURISPRUDENZA


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