Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa

Art. 197
Provvedimento di liquidazione

I. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.