Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

I. Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero oppure d'ufficio.

TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 6
Iniziativa per la dichiarazione di fallimento (1)

I. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

II. Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 4 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.