Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. II - Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 60
Rendita perpetua e rendita vitalizia

I. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

II. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.