TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 104
Mancata intimazione ai testimoni

I. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara decaduta dalla prova.

II. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 104
Mancata intimazione ai testimoni

I. Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al giudice, questi la dichiara, anche d’ufficio, decaduta dalla prova, salvo che l'altra parte dichiari di avere interesse all'audizione. (1)

II. Se il giudice riconosce giustificata l'omissione, fissa una nuova udienza per l'assunzione della prova.

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(1) Comma sostituito dall’art. 52, comma 4 della l. 18 giugno 2009, n. 69. La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).