Codice di Procedura Civile


LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 105

Intervento volontario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

II. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.


GIURISPRUDENZA


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