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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO IV
Dell'esercizio dell'azione

Art. 105

Intervento volontario

I. Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

II. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.